Scadenze

PPWR: scaduto il termine per l'atto sull'etichettatura

L'atto di esecuzione sull'etichettatura armonizzata degli imballaggi, dovuto entro il 12 agosto 2026, non esiste; il periodo di conversione di 24 mesi non è iniziato.

La Commissione europea non ha adottato nei termini l’atto di esecuzione sull’etichettatura armonizzata degli imballaggi previsto dal PPWR. La data fissata era il 12 agosto 2026. Al 3 settembre 2026 l’atto non risulta pubblicato e non è indicata alcuna data.

Di che cosa si tratta

L’articolo 12 del regolamento (UE) 2025/40 prevede un’etichetta uniforme in tutta Europa, basata su pittogrammi: deve indicare la composizione materiale di un imballaggio e mostrare ai consumatori la corretta frazione di rifiuto. Le prescrizioni tecniche relative – grafica, pittogrammi, metodologia dell’etichettatura digitale – non sono fissate dal regolamento stesso, che le rinvia ad atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 6 e 7, e dell’articolo 13, paragrafo 2. Tali atti dovevano essere adottati entro il 12 agosto 2026.

Che cosa significa sul piano giuridico

L’articolo 12, paragrafo 1, collega l’inizio dell’obbligo di etichettatura a due momenti: il 12 agosto 2028 oppure 24 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione – «se posteriore». Poiché l’atto non esiste, il termine di 24 mesi non ha iniziato a decorrere. La data vincolante slitta in avanti di ogni mese di ritardo; il periodo biennale di conversione resta integralmente conservato. La stessa costruzione vale per l’etichettatura del riutilizzabile con codice QR, agganciata al 12 febbraio 2029 oppure a 30 mesi dopo l’atto.

Che cosa cambia per le imprese, e che cosa no

In pratica per i marchi nel breve periodo non cambia nulla. Non esiste uno standard secondo cui etichettare, né un obbligo di anticiparlo. Restano ammessi i codici materiale della decisione 97/129/CE. Chi rielabora i progetti grafici degli imballaggi dovrebbe prevedere spazio di layout per un’etichetta futura, ma non anticipare i pittogrammi.

Restano invece invariati tutti gli obblighi che non dipendono dall’atto: restrizioni sulle sostanze, dati del produttore e numero di identificazione, dichiarazione di conformità e registrazione valgono dal 12 agosto 2026 e non sono rinviati dal ritardo.

L’intera logica delle scadenze del PPWR è esposta nella guida PPWR: obblighi di etichettatura e codice QR per gli imballaggi.

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