Norme

Sei norme DPP citate nella Gazzetta ufficiale UE

Con la decisione di esecuzione (UE) 2026/1736 sei delle otto norme DPP sono elencate nella Gazzetta ufficiale: chi le applica ottiene la presunzione di conformità rispetto all'ESPR.

Il 15 luglio 2026 sei norme europee per il Passaporto Digitale di Prodotto sono state citate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il fondamento è la decisione di esecuzione (UE) 2026/1736 del 14 luglio 2026.

Che cosa è stato citato

Si tratta di sei norme della serie EN 18216 e seguenti, elaborate dal comitato congiunto CEN-CLC/JTC 24 su mandato di normazione della Commissione europea e pubblicate come norme europee definitive il 27 maggio 2026:

  • EN 18216 – protocolli di scambio dati
  • EN 18219 – identificativi univoci per prodotti, operatori economici e siti
  • EN 18220 – supporti dati applicati al prodotto
  • EN 18221 – archiviazione, conservazione e persistenza dei dati
  • EN 18222 – API per la gestione del ciclo di vita e la reperibilità
  • EN 18223 – interoperabilità dei sistemi

Due norme della serie mancano ancora: la EN 18239 su diritti di accesso e sicurezza delle informazioni e la EN 18246 su autenticazione e integrità dei dati. Nessuna delle due risultava pubblicata all’inizio di settembre 2026.

Che cosa cambia

La citazione nella Gazzetta ufficiale trasforma una norma tecnica in norma armonizzata con presunzione di conformità. Chi imposta il proprio passaporto di prodotto secondo una norma elencata si presume per legge conforme ai corrispondenti requisiti del regolamento sulla progettazione ecocompatibile (UE) 2024/1781. L’onere della prova si inverte: non è l’impresa a dover dimostrare l’idoneità tecnica, ma sarebbe l’autorità di vigilanza del mercato a dover provare il contrario.

Per i marchi che vendono nell’UE si tratta anzitutto di un tema di acquisto. Da un software DPP si può ora pretendere, in modo verificabile, che attui identificativi, supporti dati e interfacce secondo la EN 18219, la EN 18220 e la EN 18222. Prima era una questione di fiducia senza un metro di giudizio solido.

Che cosa non cambia

La citazione non crea alcun obbligo. Le norme armonizzate restano volontarie; una via tecnica differente è ammessa, ma in tal caso la conformità va dimostrata autonomamente. Non dice inoltre nulla su quali contenuti debba portare un passaporto di prodotto: questo lo disciplina l’atto delegato del rispettivo gruppo di prodotti e all’inizio di settembre 2026 nessuno era stato adottato. Le norme restano inoltre a pagamento e vengono vendute per singolo documento dagli enti di normazione nazionali.

Quale norma disciplina che cosa e dove stiano i limiti della serie è illustrato nella guida Le norme europee per il Passaporto Digitale di Prodotto.

Altri aggiornamenti

  1. Scadenze

    Settembre 2026: nessun atto ESPR per tessili e mobili

    Per tessili, pneumatici, mobili e materassi non esiste ancora alcun atto delegato ESPR; tutti i procedimenti sono in fase di preparazione e consultazione.

  2. Scadenze

    PPWR: scaduto il termine per l'atto sull'etichettatura

    L'atto di esecuzione sull'etichettatura armonizzata degli imballaggi, dovuto entro il 12 agosto 2026, non esiste; il periodo di conversione di 24 mesi non è iniziato.

  3. Regolamento

    Il PPWR si applica: regolamento (UE) 2025/40 in vigore

    Il regolamento UE sugli imballaggi è generalmente applicabile dal 12 agosto 2026, con restrizioni sulle sostanze, obblighi del produttore e responsabilità dei mercati online.

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